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Sez. 6, Sentenza n. 1804 del 09/05/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202825 - 01

Impugnazioni - In genere | Ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dopo la morte dell'imputato - Inesistenza - Declaratoria del giudice che ha emesso la pronuncia - Doverosità - Obbligo per la Corte di Cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202825-01

Impugnazioni - In genere

Il provvedimento (nel caso di specie, ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione) pronunciato nei confronti di un imputato dopo la sua morte deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto manca il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti. È compito del giudice che ha emesso la pronuncia dichiararne la giuridica inesistenza dovuta all'estinzione del reato per morte dell'imputato, intervenuta prima della pronuncia medesima. Tale potere-dovere compete anche alla Corte di Cassazione, nonostante l'inoppugnabilità dei suoi provvedimenti, proprio perché è finalizzato a rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione alla quale non possono riconnettersi effetti giuridici di sorta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)