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Sez. 6, Sentenza n. 31470 del 30/04/2003 Cc. (dep. 25/07/2003) Rv. 226207 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza di rigetto dell'impugnazione pronunciata dopo la morte dell'imputato - Inesistenza - Declaratoria del giudice che ha emesso la pronuncia - Doverosità - Obbligo per la Corte di Cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226207-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - IN GENERE

Il provvedimento pronunciato nei confronti di un imputato dopo la sua morte deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto manca il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva e nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti. È compito del giudice che ha emesso la pronuncia dichiararne la giuridica inesistenza dovuta all'estinzione del reato per morte dell'imputato, intervenuta prima della pronuncia medesima. Tale potere-dovere compete anche alla Corte di Cassazione, nonostante l'inoppugnabilità dei suoi provvedimenti, proprio perché è finalizzato a rilevare, per ragioni di giustizia non solo formale, una situazione alla quale non possono riconnettersi effetti giuridici di sorta (Nel caso di specie, la sentenza di rigetto dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)