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Sez. L, Sentenza n. 9151 del 10/12/1987 (Rv. 456381 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - RINUNCIA - MANDATO SPECIALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456381-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - RINUNCIA - MANDATO SPECIALE - NECESSITÀ.*

Il difensore della parte può compiere tutti gli Atti processuali relativi alla controversia dedotta in lite, ma non può, senza mandato speciale, giusta il disposto dell'art. 84, comma secondo, cod. proc. civ., compiere Atti che importino disposizione del diritto in contesa, tra i quali è compreso quello di rinunzia ad una domanda riconvenzionale. (V 782/87, mass n 450467; (V 99/84, mass n 432355; (V 5306/77, mass n 388967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)