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Sez. 3, Sentenza n. 5306 del 07/12/1977 (Rv. 388967 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA O DI UN CAPO DI DOMANDA - CONSEGUENZE - RIPROPOSIZIONE DI ESSA IN DIVERSO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - DIFFERENZA RISPETTO ALLA IPOTESI DI RINUNCIA ALL'AZIONE O AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1977-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388967-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA O DI UN CAPO DI DOMANDA - CONSEGUENZE - RIPROPOSIZIONE DI ESSA IN DIVERSO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - DIFFERENZA RISPETTO ALLA IPOTESI DI RINUNCIA ALL'AZIONE O AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.*

La mancata riproposizione di un capo di domanda, ovvero di una domanda nella sua interezza, all'atto della precisazione delle conclusioni, piu che costituire rinunzia implicita alle corrispondenti pretese, determina la decadenza dal diritto ad ottenere in quel processo la pronunzia del giudice su di esse, salvo che l'altra parte non insista per l'accertamento negativo della loro fondatezza; cio non comporta, tuttavia, in alcun caso la perdita dei diritti soggettivi sostanziali, che potranno essere azionati dal titolare in altro processo, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di rinunzia all'Azione, o anche di rinuncia agli Atti del giudizio, con la conseguente Estinzione del processo e la perdita degli effetti sostanziali della domanda; in tali casi, infatti, si richiede l'intervento personale delle parti o di loro procuratori speciali, trattandosi di negozi dispositivi del processo che determinano una nuova deliberazione delle parti al riguardo, la quale contrasta con i mandati conferiti ai rispettivi procuratori ad lites.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)