Sez. 1, Sentenza n. 2529 del 15/11/1984 Cc. (dep. 21/01/1985) Rv. 167514 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - NOZIONE.*
La pericolosità considerata dalla legge sulle misure di prevenzione è quella sociale in senso lato, non necessariamente collegata ad una affermazione di colpevolezza per reato, ma desunta dall'esame dell'intera personalità del soggetto e da situazioni che giustificano sospetti e presunzioni, purché gli uni e le altre appaiono fondati su elementi obiettivi o su fatti specifici e accertati, quali la compagnia di pregiudicati, l'omertà, la Mancanza di stabile lavoro, il tenore di vita e le denunce per delitti anche colposi.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)