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Sez. 3, Sentenza n. 1 del 03/01/1967 (Rv. 325591 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - ENTRATE FISCALI DESTINATE IN BILANCIO ALL'ESTINZIONE DI UN DEBITO - IMPIGNORABILITA.*
Stato
decisa il 1967-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325591-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - ENTRATE FISCALI DESTINATE IN BILANCIO ALL'ESTINZIONE DI UN DEBITO - IMPIGNORABILITA.*

Anche nel caso che il credito di un cittadino verso un comune sia iscritto nella parte passiva del bilancio dell' ente e tale iscrizione corrisponda a stanziamento nella parte attiva, con la destinazione di determinati proventi fiscali all'Estinzione del debito, i detti proventi sono impignorabili perche resta sempre un margine di discrezionalita alla P. a. Circa le modalita dell'adempimento. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)