Sez. 1, Sentenza n. 323 del 14/01/1981 (Rv. 410766 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - ENTRATE PUBBLICHE DI DIRITTO PRIVATO SPETTANTI AGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILITA ED IMPIGNORABILITA - REGIME LEGALE - CARATTERE ESCLUSIVO - ISCRIZIONE NEL BILANCIO DELL'ENTE PUBBLICO D'ENTRATA DI NATURA PRIVATISTICA PER UNA FINALITA PUBBLICA - PIGNORABILITA DELLA ENTRATA - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - ENTRATE PUBBLICHE DI DIRITTO PRIVATO SPETTANTI AGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILITA ED IMPIGNORABILITA - REGIME LEGALE - CARATTERE ESCLUSIVO - ISCRIZIONE NEL BILANCIO DELL'ENTE PUBBLICO D'ENTRATA DI NATURA PRIVATISTICA PER UNA FINALITA PUBBLICA - PIGNORABILITA DELLA ENTRATA - SUSSISTENZA.*
Il regime di indisponibilita, e quindi di impignorabilita, delle entrate pubbliche di diritto privato, spettanti agli enti pubblici, puo essere stabilito soltanto direttamente dalla legge, con la loro espressa destinazione alla soddisfazione di una specifica esigenza correlata all'espletamento di un pubblico servizio, e non con un provvedimento amministrativo di destinazione. Ne la pignorabilita puo essere esclusa dalla iscrizione nel bilancio dell'ente pubblico di entrata di natura privatistica come destinata alla realizzazione di una finalita pubblica, in quanto il bilancio - contemplando tutte le entrate e tutte le uscite in una visione globale - non consente in alcun modo di collegare singole entrate a singole uscite e, pertanto, non puo essere considerato come fonte di un vincolo di destinazione in senso tecnico di particolari somme, tale da sottrarle all'Azione espropriativa dei creditori dell'ente pubblico. (V 4071/79, mass n 400568; (V 1464/79, mass n 397789; (V 1/67, mass nn 325591 e 325590; (V 2768/78, mass n 392181; (V 3986/77, mass n 387669).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2910, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)