Sez. 2, Sentenza n. 447 del 23/01/1982 (Rv. 418153 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVE EDILIZIE COSIDDETTE PRIVATE O LIBERE - ATTO DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - DILAZIONE NECESSITATA DELL'EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ EX R.D. N. 1165 DEL 1938 - ESCLUSIONE - PATTUIZIONI PRIVATE CONDIZIONANTI IL PREDETTO EFFETTO - LEGITTIMITÀ.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVE EDILIZIE COSIDDETTE PRIVATE O LIBERE - ATTO DI ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - DILAZIONE NECESSITATA DELL'EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ EX R.D. N. 1165 DEL 1938 - ESCLUSIONE - PATTUIZIONI PRIVATE CONDIZIONANTI IL PREDETTO EFFETTO - LEGITTIMITÀ.*
Le Disposizioni degli art. 201, 209 e 229 del T.U. N. 1165 del 1938 concernenti la dilazione necessitata dell'effetto traslativo della proprietà al momento della stipulazione del mutuo edilizio individuale, essendo dettate per le sole cooperative edilizie fruenti del contributo erariale non sono applicabili ai soci delle cooperative edilizie cosiddette private o libere. Ciò non esclude che anche per le cooperative libere il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci possa essere condizionato, in conseguenza di private pattuizioni, a successivi adempimenti e che pertanto non possa attribuirsi all'atto di assegnazione dell'alloggio (seguito da occupazione) il valore di atto immediatamente traslativo della proprietà. (V 874/77, mass nn 384485 e 384486).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 139, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 201, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)