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Sez. 1, Sentenza n. 10779 del 09/07/2003 (Rv. 569259 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Deposito dell'atto integrativo - Termine.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569259-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In mancanza di una norma la quale prescriva il deposito in un termine perentorio dell'atto integrativo del contraddittorio in causa inscindibile, deve ritenersi sufficiente che il deposito stesso avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio, per consentire al giudice dell'impugnazione di controllare la ritualità e la tempestività della relativa notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)