Sez. 3, Sentenza n. 2456 del 24/04/1981 (Rv. 413233 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ONERE DELLA PARTE IN IPOTESI DI MANCATA COSTITUZIONE DEI LITISCONSORTI PRETERMESSI - ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRADDITTORIO - DEPOSITO - TERMINE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ONERE DELLA PARTE IN IPOTESI DI MANCATA COSTITUZIONE DEI LITISCONSORTI PRETERMESSI - ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRADDITTORIO - DEPOSITO - TERMINE.*
Nell'ipotesi di integrazione del contraddittorio, a norma dello art 331 cod proc civ, la parte e tenuta, sotto comminatoria di inammissibilita dell'impugnazione, alla notificazione della medesima nel termine assegnatole, nonche, ove non risulti avvenuta la Costituzione dei litisconsorti pretermessi, a provare l'avvenuta esecuzione dell'ordine impartitole mediante deposito dell'atto integrativo del contraddittorio che - in Mancanza di una norma che prescriva tale deposito entro un termine perentorio - e sufficiente avvenga prima della discussione della causa davanti al collegio, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione il controllo della ritualita e della tempestivita della relativa notifica. (Conf 2013/76, mass n 380834; (Conf 2069/79, mass n 398444).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)