Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018 (Rv. 648532 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 - Potere del giudice di derogare ai limiti previsti per i compensi professionali - Sussistenza - Motivazione della deroga - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)