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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23798 del 24/09/2019 (Rv. 655281 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Spese giudiziali - Liquidazione della fase istruttoria - Riduzione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 - Limiti.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655281-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)