Sez. 1, Sentenza n. 8495 del 26/09/1996 (Rv. 499758 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina ex art. 31 D.L. n. 429/82 - Domanda relativa a controversia concernente tributi da liquidare direttamente da parte dei contribuenti - Onere di allegazione della prova del versamento della somma originariamente liquidata - Estensione - Irrilevanza dell'obbligo originario di autoliquidazione - Inosservanza dell'onere - Pagamento dell'imposta nella misura richiesta dall'ufficio con l'atto impositivo - Idoneità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Al fine dell'estinzione per condono di controversia inerente a tributi che il contribuente debba direttamente liquidare (nella specie, I.G.E.), secondo le previsioni dell'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982 n. 516), l'onere di allegare alla domanda di definizione agevolata la prova dell'avvenuto versamento della somma da liquidare direttamente non trova applicazione quando l'obbligo della autoliquidazione sia rimasto inosservato, ed il dibattito giudiziale investa l'atto impositivo emanato sulla base del riscontro di evasione, essendo in tal caso sufficiente che vengano a concorrere, prima della conclusione del giudizio, la presentazione della domanda di condono ed il pagamento dell'imposta nella misura sollecitata dall'ufficio con il suddetto atto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)