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Sez. L, Sentenza n. 383 del 18/01/1996 (Rv. 495488 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Adempimento degli obblighi contributivi per i periodi anteriori al primo giugno 1991 - Art. 9 D.L. n. 103 del 1991 - Valore retroattivo - Trasfertisti - Diaria e indennità di trasferta - Contribuzione al 50 per cento - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495488-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

A seguito dell'approvazione dell'art. 4 "quater" del D.L. 15 gennaio 1993 n. 6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993 n. 63, la disposizione dell'art. 9 ter del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 (convertito con legge n. 166 del 1991) ha acquisito valore retroattivo limitatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi per i periodi anteriori al primo giugno 1991, per i quali si applica ai trasfertisti - anche se tenuti con continuità a prestare la loro opera in luoghi diversi dalla sede aziendale - la contribuzione al 50 per cento sulla diaria e sulla indennità di trasferta.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)