Sez. L, Sentenza n. 1077 del 08/02/1999 (Rv. 523053 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Diaria e indennità di trasferta - Erogazione congiunta in cifra fissa e in conformità della contrattazione collettiva - Riduzione contributiva - Applicabilità ad entrambe le indennità - Fondamento - Fattispecie relativa ai cosiddetti trasfertisti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'art. 12, comma secondo, della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui prevede l'esclusione dalla retribuzione imponibile delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di "diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare" deve essere interpretato nel senso che in caso di erogazione congiunta di entrambi i suddetti emolumenti (in cifra fissa e in conformità della contrattazione collettiva) ad entrambi si applica la contribuzione ridotta. Tale interpretazione, infatti, è coerente con la ratio della legge che a causa della natura mista (retributiva e risarcitoria) di dette indennità le sottopone a contribuzione solo per la parte retributiva forfettariamente determinata nel 50%. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso la tesi dell'INPS secondo cui la disposizione indicata, collegando le due suddette voci con la congiunzione "o" avrebbe previsto la riduzione solo per una di esse nell'ipotesi di erogazione congiunta ai cosiddetti trasfertisti).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)