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Sez. 1 - , Sentenza n. 3845 del 14/02/2017 (Rv. 643360 - 01)

AGRICOLTURA - AMMASSI DI PRODOTTI AGRARI - PREMI DI CONFERIMENTO - OBBLIGATORI - IN GENERE | Crediti - Art. 8 della l. n. 410 del 1999 - “Status” soggettivo del creditore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643360-01

AGRICOLTURA - AMMASSI DI PRODOTTI AGRARI - PREMI DI CONFERIMENTO - OBBLIGATORI - IN GENERE

L’art. 8 della l. n. 410 del 1999, applicabile “ratione temporis”, secondo il quale i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, in quanto espressivo di una statuizione generale riferibile a tutti i crediti delle gestioni di ammasso, è norma applicabile indipendentemente dalla soggettività del creditore e, dunque, anche ai cessionari del credito (nella specie, un impresa di “factoring” che aveva acquisito il credito da un consorzio), rilevando unicamente l'oggetto del rapporto obbligatorio, costituito dai costi degli ammassi.

Riferimenti normativi: Legge 17/07/2006 num. 233 CORTE COST., Legge 28/10/1999 num. 410 art. 8, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 9 bis, Cod. Civ. art. 837

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)