Sez. 1, Sentenza n. 16395 del 24/07/2007 (Rv. 599270 - 01)
AGRICOLTURA - AMMASSI DI PRODOTTI AGRARI - OBBLIGATORI - IN GENERE | Controversie pendenti relative a crediti dei consorzi per ammasso obbligatorio e spese di commercializzazione - Art. 8 legge n. 410 del 1999 (e succ. modif.) - Previsione di assegnazione ai consorzi di titoli di Stato, con estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti - Abrogazione ad opera dell' art. 9 bis d.l. 18 maggio 2006, n. 181 - Effetti - Limiti.
AGRICOLTURA - AMMASSI DI PRODOTTI AGRARI - OBBLIGATORI - IN GENERE
In tema di crediti maturati dai consorzi agrari nelle gestioni, per conto e nell'interesse dello Stato, di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, la disciplina di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (come integrata e modificata dall'art. 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) che ha previsto l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, delle controversie relative ai predetti crediti ed accessori pendenti al momento di entrata in vigore della legge, si applica anche nelle controversie aventi ad oggetto un diritto di credito riveniente da una gestione di ammassi che è stata svolta e ha esaurito i suoi effetti prima dell'abrogazione ad opera del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, art. 9 bis, atteso che, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 disp. gen., comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 28/10/1999 num. 410 art. 8, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 9 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)