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Sez. 3, Sentenza n. 4694 del 18/07/1980 (Rv. 408502 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - NASCITA DEL CREDITO DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE - INAMMISSIBILITA - AZIONE REVOCATORIA A TUTELA DEL CREDITO DERIVANTE DA CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408502-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - NASCITA DEL CREDITO DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'AZIONE - INAMMISSIBILITA - AZIONE REVOCATORIA A TUTELA DEL CREDITO DERIVANTE DA CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI.*

A norma dell'art 2901 cod civ, il credito tutelato con l'Azione revocatoria - se puo essere posteriore all'atto di disposizione - non puo certamente sorgere in un momento successivo alla proposizione dell'Azione stessa, in quanto uno dei presupposti per la proponibilita di questa e appunto la qualita di 'creditorè dell'attore. Ne consegue che, per la proponibilita dell'Azione revocatoria a tutela del credito derivante da condanna al rimborso di spese giudiziali, occorre che la pronunzia sul regolamento delle spese - la quale segna la nascita del relativo credito e non retroagisce al momento della domanda - sia anteriore alla proposizione dell'Azione revocatoria medesima. (V 1248/78, mass n 390592; (V 2069/75, mass n 375795; (V 1865/74, mass n 370084).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)