diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1865 del 21/06/1974 (Rv. 370084 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - FONDAMENTO - INTERESSI SULLE SPESE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370084-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - FONDAMENTO - INTERESSI SULLE SPESE - DECORRENZA.*

La condanna al pagamento delle spese processuali trova il suo fondamento nel fatto oggettivo della soccombenza, indipendentemente dalla colpa del condannato e, quindi, al di fuori dello schema della responsabilita aquiliana. Pertanto, gli interessi corrispettivi ex art 1282, primo comma, cod civ sull'ammontare delle spese processuali decorrono dalla data della pubblicazione della sentenza contenente la pronuncia definitiva di condanna alle spese. (V 58'69, mass n 337889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)