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Sez. L, Sentenza n. 11168 del 13/10/1992 (Rv. 478895 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - Notificazione | Notifica al curatore del fallimento dichiarato per una delle parti dopo la sentenza di Cassazione - Omissione nel termine ex art. 392 cod. proc. civ. - Estinzione del processo.
Stato
decisa il 1992-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478895-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - Riassunzione - Citazione - Notificazione

Ove successivamente alla sentenza di cassazione con rinvio sopravvenga, con la dichiarazione di fallimento, la perdita della capacità a stare in giudizio della parte costituita, la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio deve essere eseguita in base alla nuova situazione determinatasi, sicché la mancata notifica dell'atto stesso al curatore del fallimento nel termine di cui all'art. 392 cod. proc. civ. determina l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)