Sez. L, Sentenza n. 25749 del 10/12/2007 (Rv. 601049 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE | Notificazione - Notifica alla società Ferrovie dello Stato s.p.a., trasformata nel corso del giudizio di cassazione in "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Possibilità - Esclusione - Successione a titolo universale - Applicazione delle norme sull'interruzione del processo al giudizio di rinvio - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE
In materia di giudizio di rinvio, allorché nel corso del giudizio di cassazione sia intervenuta la trasformazione della società "Ferrovie dello Stato s.p.a." (o, più esattamente, Ferrovie dello Stato - società di Trasporto e Servizi per azioni) in "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.", la pronuncia di legittimità emessa nei confronti della prima e non della seconda, non comporta che in sede di rinvio il contraddittorio dovesse essere mantenuto nei confronti della "Ferrovie dello Stato s.p.a.", poiché le norme sull'interruzione del processo, non applicabili al giudizio di cassazione, riacquistano efficacia nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase di merito, con conseguente necessità di instaurare il contraddittorio con la nuova società, succeduta a titolo universale alla prima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)