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Sez. 1, Sentenza n. 941 del 27/04/1961 (Rv. 881000 - 01)

ARBITRATO - RITUALE E IRRITUALE - CRITERIO DISTINTIVO - CONSEGUENZE. ARBITRATO - IRRITUALE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESTREMI.
Stato
decisa il 1961-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881000-01

ARBITRATO - RITUALE E IRRITUALE - CRITERIO DISTINTIVO - CONSEGUENZE. ARBITRATO - IRRITUALE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESTREMI.

Le norme del codice di procedura civile dettate per l' arbitrato rituale non sono applicabili all'arbitrato libero o irrituale, che e un istituto di diritto sostanziale riconducibile, in relazione alla sua intima essenza, nello schema negoziale del mandato, il cui contenuto specifico consiste nell'incarico, conferito a comuni mandatari, di regolare la controversia in via di composizione amichevole e transattiva, mentre l'arbitrato rituale importa l'attribuzione agli arbitri, per volontà di legge che diviene operante in dipendenza della electio delle parti, di poteri decisori che si esprimono in un pronuncia destinata a tenere luogo della sentenza emessa dal giudice ordinario. La disposizione dell'art. 816, 3 comma cod. proc. civ., che impone agli arbitri di assegnare in ogni caso alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche (norma ritenuta inderogabile, al fine dell'osservanza del principio del contraddittorio, per l'arbitrato rituale, anche quando gli arbitri siano stati autorizzati a decidere secondo equità e senza l'osservanza di regole di procedura), non può ritenersi prescritta a pena di nullità anche nell'arbitrato irrituale: infatti, se non può negarsi il principio del contraddittorio anche nell'arbitrato libero, questo però deve essere inteso in relazione al contenuto della pronuncia che le parti chiedono agli arbitri di emettere; nell'arbitrato irrituale, quindi, il contraddittorio non si articola necessariamente in forme rigorose ed in fasi progressive, regolate dall'arbitrato mediante la prefissione di termini, neppure per quanto attiene al potere delle parti di presentare documenti o memorie o di esporre repliche, come prescrive il citato art. 816, 3 comma od. Proc. civ., per l'arbitrato rituale ed e invece sufficiente che l'attività assertiva e deduttiva delle parti si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo, in relazione agli elementi che l'arbitro potra assumere a fondamento della sua pronuncia, affinché il principio del contraddittorio possa ritenersi osservato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)