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Sez. 2, Sentenza n. 1595 del 18/03/1981 (Rv. 412253 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - OMESSA ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE CONGRUO PER PRESENTARE DOCUMENTI, MEMORIE E REPLICHE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412253-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE - OMESSA ASSEGNAZIONE ALLE PARTI DI UN TERMINE CONGRUO PER PRESENTARE DOCUMENTI, MEMORIE E REPLICHE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di arbitrato rituale, scopo della disposizione del terzo comma dell'art 816 cod proc civ (che stabilisce l'Obbligo degli arbitri di assegnare in ogni caso alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche) e quello di dare ai contendenti la possibilita di svolgere completamente le loro difese. Tale norma, pertanto, deve ritenersi violata qualora gli arbitri decidano immediatamente dopo la chiusura dell'istruzione oppure dopo un tempo cosi breve da precludere alle parti l'illustrazione delle rispettive ragioni e la confutazione di quelle avversarie, ma non anche - soprattutto ove gli arbitri siano stati svincolati dall'osservanza di formalita procedurali - in una situazione in cui, nonostante la mancata fissazione di un apposito termine, le parti abbiano comunque avuto la possibilita di provvedere alla tutela dei loro interessi mediante l'esplicazione della attivita difensiva suddetta. (V 4114/74, mass n 372742; 3298/74, mass n 371823; (V 2095/70, mass n 348199; (V 3614/68, mass n 336874; (V 2475/64, mass n 303709; (V 941/61, mass n 88100).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)