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Sez. 3, Ordinanza n. 8888 del 03/04/2025 (Rv. 674486-01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE | Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674486-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)