Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022 (Rv. 664899 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) | Intervento senza titolo esecutivo - Verifica dei crediti ex art. 499, comma 5 e 6, c.p.c. - Fissazione d’ufficio di apposita udienza - Necessità - Omessa fissazione - Onere di proposizione tempestiva della relativa istanza da parte del creditore interessato - Conseguenze. ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE)
Il sub-procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo, previsto dall'art. 499, commi 5 e 6, c.p.c., costituisce requisito per l'accesso degli stessi alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché compete "ex officio" al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita udienza per la comparizione del debitore e dei suddetti creditori, disponendone la notifica a cura di una delle parti; in difetto, è onere dello stesso creditore interessato avanzare tempestiva istanza affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo, con la conseguenza che, una volta iniziata la fase distributiva,
non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica del credito, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte.
Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)