diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15610 del 15/07/2011 (Rv. 618730 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di manodopera - Controllo giudiziario - Limiti - Valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore - Sindacabilità - Esclusione - Onere della prova dell'utilizzatore - Contenuto - Mancato soddisfacimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618730-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all'accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)