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Sez. L, Sentenza n. 6933 del 08/05/2012 (Rv. 622571 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di manodopera - Controllo giudiziario - Verifica dell'effettività dell'esigenza di assunzione indicata in contratto - Riferimento al contratto di somministrazione stipulato tra somministratrice ed utilizzatrice - Necessità - Diversa indicazione nel contratto di assunzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622571-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono - che è limitato all'accertamento della loro esistenza, e non può estendersi al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell'utilizzatore implica la verifica dell'effettività dell'esigenza di assunzione indicata nel contratto di somministrazione stipulato tra la somministratrice e l'utilizzatrice, restando irrilevante la diversa indicazione nel contratto di assunzione. Ne consegue che, ove la somministrazione sia fatta con riferimento ad una determinata sede di lavoro per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione del lavoratore ad altra sede implica la violazione delle condizioni legali della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore della prestazione, restando irrilevante che nel contratto di assunzione sia stata indicata la sede di effettiva utilizzazione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/07/2003 art. 25, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 25 com. 4, Decreto Legisl. 09/10/2003 num. 276 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)