Sez. L, Sentenza n. 4542 del 09/07/1988 (Rv. 459470 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - DEBITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DI TALI ENTI.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - DEBITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA DI TALI ENTI.*
Con riguardo ai debiti dei soppressi enti mutualistici inerenti alle attività di assistenza sanitaria, inclusi quelli maturati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e quella del trasferimento dei relativi rapporti alle unità sanitarie locali, (nella specie, compensi dovuti a medici convenzionati), la legittimazione passiva spetta alla gestione liquidatoria degli enti medesimi, affidata al Commissario liquidatore e poi eventualmente all'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 77 terzo comma della citata legge, non alle suddette unità, le quali non si pongono nella veste di successori nelle passività (o attività) dei disciolti enti. (Conf 6093/87, mass n 454428).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)