Sez. 3, Sentenza n. 6797 del 08/08/1987 (Rv. 454998 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA DI UN CONDUCENTE - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA DELL'ALTRO CONDUCENTE - PRESISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLA COLPA DI UN CONDUCENTE - PRESUNZIONE DI CONCORSO DI COLPA DELL'ALTRO CONDUCENTE - PRESISTENZA.*
In tema di scontro fra veicoli, mentre la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'Onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico. (V 2422/81, mass n 413194; (V 1143/81, mass n 411707; (Conf 764/82, mass n 418584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)