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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18026 del 24/07/2013 (Rv. 627497 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Professioni intellettuali - Assoggettamento ad imposizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627497-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di Irap, l'iscrizione ad un ordine professionale non comporta l'esenzione dall'imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali "protette", sul presupposto della "insostituibilità" della relativa attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)