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Sez. 5, Sentenza n. 3675 del 16/02/2007 (Rv. 594812 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Professioni intellettuali - Assoggettamento ad imposizione - Sussistenza - Presupposto - Iscrizione ad un ordine professionale - Insufficienza - Autonoma organizzazione - Necessità - Nozione - Fondamento - Fattispecie in tema di esercizio dell'attività di avvocato.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594812-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l'iscrizione ad un ordine professionale "protetto" non comporta l'esenzione dall'imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 negli artt. 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che l'attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto dell'imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito all'attività del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale all'attività del titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insufficientemente motivata la sentenza impugnata, che aveva accolto l'istanza di rimborso dell'imposta, attribuendo rilevanza esclusiva all'iscrizione del contribuente nell'albo degli avvocati, senza accertare se egli utilizzasse, nell'esercizio della professione, beni strumentali o lavoro altrui, ed in quale misura tali fattori incidessero sui costi e sugli oneri da lui esposti in relazione a detta attività).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)