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Sez. 1, Sentenza n. 3141 del 14/03/1992 (Rv. 476269 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - In genere | Costruzione eseguita sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge - Appartenenza - Oggetto della comunione - Esclusione - Opera - Realizzazione - Impiego di danaro della comunione o di proprietà esclusiva dell'altro coniuge - Obbligo di restituzione alla comunione nella prima ipotesi o diritto di petizione da parte del coniuge nella seconda - Configurabilità.
Stato
decisa il 1992-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476269-01

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - In genere

Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio su suolo di proprietà di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione, a titolo originario e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lettera b) cod. civ., che prevede il diverso caso di un acquisto negoziale, e quindi a titolo derivativo, da parte di un coniuge. Peraltro, quando la costruzione sia stata eseguita sul suolo di proprietà esclusiva di un coniuge con impiego di denaro comune, il coniuge che si è giovato dell'accessione sarà tenuto a restituire alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per eseguire l'edificazione a norma dell'art. 192, primo comma, cod. civ., mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato denaro appartenente in via esclusiva all'altro coniuge, a quest'ultimo spetterà il diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 177 com. 1, Cod. Civ. art. 192 com. 1, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)