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Sez. 1, Sentenza n. 25857 del 02/12/2011 (Rv. 620616 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Estratto di saldaconto - Valore probatorio - Limitazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 al procedimento monitorio - Rilevanza indiziaria del saldaconto nel procedimento di cognizione piena - Portata - Sufficienza in caso di clausola pattizia di riconoscimento del valore probatorio delle scritture contabili della banca - Nullità della clausola ai sensi dell'art. 2698 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620616-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE

Nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., il certificato di saldaconto (a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha valore indiziario e può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 cod. civ., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2698, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 185 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)