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Sez. 1, Sentenza n. 7549 del 12/04/2005 (Rv. 580555 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Estratto dei saldaconto - Valore probatorio - Limitazione al procedimento monitorio - Rilevanza indiziaria nei procedimenti ordinari - Fattispecie disciplinata dalla legge bancaria n. 141 del 1938.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580555-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE

L'art. 102, legge n. 141 del 1938 (legge bancaria, applicabile nella specie 'ratione temporis') limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 102, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 185 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)