Sez. 4, Sentenza n. 14357 del 18/09/1990 Ud. (dep. 02/11/1990) Rv. 185628 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO - CRITERI E LIMITI - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - PROVA - ONERE A CARICO DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO - CRITERI E LIMITI - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO.*
Se è vero che l'Onere della prova dell'improvviso malore del conducente non è posto a carico di colui che invoca la causa di esclusione della punibilità onde spetta al giudice stabilire se l'imputato al momento del fatto fosse libero di determinare le proprie azioni, tuttavia il giudice stesso non deve compiere indagini per l'accertamento delle condizioni di salute dell'imputato al momento del fatto, poiché, in Mancanza di qualsiasi allegazione di elementi specifici, si presume che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad una attività volontaria e cosciente e quindi liberamente determinata. (fattispecie in tema di omicidio colposo). (Conf mass n 149348; (Conf mass n 181539).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 15/06/1959 num. 393 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)