Sez. 4, Sentenza n. 5862 del 24/02/1981 Ud. (dep. 15/06/1981) Rv. 149348 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - RIFERIMENTO ALL'IMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE DI CASO FORTUITO - ONERE DI PROVA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO - CRITERI E LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - CASO FORTUITO - MALORE IMPROVVISO DEL CONDUCENTE - RIFERIMENTO ALL'IMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE DI CASO FORTUITO - ONERE DI PROVA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI UFFICIO - CRITERI E LIMITI.*
Nel reato colposo conseguente ad incidente stradale, il malore improvviso del conducente di un veicolo va considerato sotto il profilo della imputabilità e non del caso fortuito, poiché il fatto patologico sopprime la capacità di autodeterminazione. L'Onere della prova pertanto non è posto a carico di colui che invoca la causa di esclusione della punibilità: spetta infatti al giudice stabilire se l'imputato, al momento del fatto, fosse libero di determinare le proprie azioni. Il giudice però non deve compiere indagini per l'accertamento delle condizioni di salute dell'imputato al momento del fatto, poiché, in Mancanza di qualsiasi allegazione di elementi specifici, si presume che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad una attività volontaria e cosciente e quindi liberamente determinata. (V. Mass. N. 146695).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)