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Sez. 2, Sentenza n. 48248 del 19/11/2003 Cc. (dep. 17/12/2003) Rv. 226944 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - TERMINI | Nullità dell'interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida - Successiva applicazione della custodia cautelare - Termine per l'interrogatorio di garanzia - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226944-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - TERMINI

In caso di nullità dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida, il termine di cinque giorni entro il quale deve essere rinnovato l'interrogatorio, in caso di emissione di misura cautelare, decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione del provvedimento cautelare e non dal giorno dell'arresto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)