diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 33339 del 10/07/2002 Cc. (dep. 04/10/2002) Rv. 222399 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Nullità dell'interrogatorio nel corso dell'udienza di convalida - Perdita di efficacia della custodia cautelare per mancanza di un valido interrogatorio - Necessità del rinnovo dell'interrogatorio da parte del giudice.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222399-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA

La nullità, per omesso avviso al difensore di fiducia, dell'interrogatorio dell'indagato reso in sede di udienza di convalida dell'arresto comporta, ex art. 302 cod. proc. pen., la perdita di efficacia del provvedimento custodiale successivamente emesso, qualora il giudice non provveda a rinnovare validamente l'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 cod, proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)