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Sez. 1, Sentenza n. 3449 del 24/10/1968 (Rv. 336562 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA- CONFERIMENTO DA PARTE DI UN RAPPRESENTANTE - INDICAZIONE DI TALE QUALITA - SUFFICIENZA - POTERE DELLA CONTROPARTE DI CHIEDERE GIUSTIFICAZIONE DEL POTERE RAPPRESENTATIVO - SUSSISTENZA - RICHIESTA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336562-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI(PROCURA) - CONTENUTO E FORMA- CONFERIMENTO DA PARTE DI UN RAPPRESENTANTE - INDICAZIONE DI TALE QUALITA - SUFFICIENZA - POTERE DELLA CONTROPARTE DI CHIEDERE GIUSTIFICAZIONE DEL POTERE RAPPRESENTATIVO - SUSSISTENZA - RICHIESTA FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il rappresentante volontario o legale non occorre che indichi, nell'atto col quale conferisce procura alle liti, tutti gli estremi di individuazione del potere rappresentativo di cui egli e investito essendo sufficiente che egli manifesti di agire rappresentativamente e non in proprio. In tale situazione, pero, la controparte puo chiedere la giustificazione del potere rappresentativo, a norma dell'art. 1393 cod. civ., il quale trova certamente applicazione anche nel caso della rappresentanza legale. Tale giustificazione non puo chiedersi per la prima volta in Sede di legittimita, poiche involge una questione nuova che per la sua soluzione richiede l'esame di una situazione di fatto e l'eventuale Esercizio di poteri istruttori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)