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Sez. L, Sentenza n. 1604 del 08/03/1984 (Rv. 433683 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - VIZIO RELATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433683-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - VIZIO RELATIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc et inde dedotte, ovvero su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e che non sono rilevabili d'ufficio, attribuisce alle parti un bene non richiesto e cioè che non è compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta. (nella specie, enunciando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ravvisato la sussistenza del vizio suddetto nella decisione di primo grado, che a fronte di una domanda intesa far dichiarare l'illegittimità di un licenziamento collettivo per la mancata osservanza dell'art. 1 dello accordo interconfederale 5 maggio 1965 e l'inesistenza di un giustificato motivo, aveva invece accolto la domanda medesima per il diverso motivo della mancata dimostrazione del rispetto dei criteri selettivi dei lavoratori da licenziare, stabiliti dall'art. 2 di detto accordo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)