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Sez. 1, Sentenza n. 3733 del 27/03/1993 (Rv. 481595 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione dell'opera - Lavori extracontrattuali | Equo compenso ex art. 18 del Capitolato generale di appalto della Cassa per il Mezzogiorno ed equo indennizzo ex art. 1664 secondo comma codice civile - Debiti di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481595-01

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione dell'opera - Lavori extracontrattuali

In tema di appalto di opere pubbliche, sia l'equo compenso di cui all'art. 18 del Capitolato generale di appalto della Cassa per il Mezzogiorno, che l'equo indennizzo di cui all'art. 1664, secondo comma, cod. civ., costituiscono debiti di valuta, ancorché quantificati mediante l'utilizzazione del parametro inflattivo al fine di stabilirne l'equità; ne consegue che sono astrattamente rivalutabili ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. una volta liquidati, sempre che il creditore ne abbia fatto domanda espressa e risulti provata la maggior utilità che la somma pagata tempestivamente avrebbe dovuto procurare a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1664 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)