Sez. 5 - , Ordinanza n. 1454 del 25/01/2021 (Rv. 660270 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento con metodo sintetico del reddito (c.d. redditometro) - Rate di ammortamento del mutuo e canoni di locazione - Modalità applicative del d.m. 10 settembre 1992 - Addizione all'importo tabellare della residenza principale in proprietà - Successiva moltiplicazione del coefficiente tabellare e riduzione di una unità - Fondamento - Differenze coi nuovi redditometri ex d.m. 24 dicembre 2012 e d.m. 16 settembre 2015.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, ove sia applicabile "ratione temporis" il d.m. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all'importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo - a differenza del nuovo redditometro di cui ai d.m. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento - considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22, Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 24/12/2012, DM min. EFI 10/09/1992 art. 3 com. 2, DM min. EFI 10/09/1992 art. 3 com. 4, DM min. EFI 19/11/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)