Sez. 1, Sentenza n. 18915 del 31/08/2010 (Rv. 614227 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Compensazione - Operatività - Condizioni - Controcredito liquido ed esigibile dopo il fallimento - Rilevanza - Esclusione - Anteriorità del momento genetico dell'obbligazione - Sufficienza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
La compensazione nel fallimento, a norma dell'art. 56 della legge fall., è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)