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Sez. 3, Sentenza n. 825 del 20/01/2015 (Rv. 633971 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Compensazione nel concordato preventivo - Ammissibilità - Condizioni - Domanda di ammissione al concordato preventivo - Anteriorità del momento genetico delle rispettive obbligazioni - Sufficienza - Liquidità ed esigibilità del credito - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633971-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Nel concordato preventivo, la compensazione determina - a norma del combinato disposto degli artt. 56 e 169 della legge fall. - una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 cod. civ., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore a detta domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse operare la compensazione tra il credito vantato da una società, poi ammessa al concordato preventivo, e quello della controparte, nascente dalla ripetizione di un pagamento indebito - giacché avvenuto nei suoi confronti e non del cessionario del credito - effettuato successivamente al deposito della domanda di ammissione alla procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)