Sez. 1, Sentenza n. 6956 del 01/08/1996 (Rv. 498921 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE | Adozione da parte di parenti entro il sesto grado - Parentela in linea retta o in linea collaterale - Irrilevanza.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE
In tema di adozione, l'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n.184, lettera a), nel prevedere che il minore orfano di entrambi i genitori possa essere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7 della stessa legge, dalle persone a lui unite da vincolo di parentela entro il sesto grado, non opera alcuna distinzione tra parentela in linea retta e in linea collaterale, sicché deve ritenersi indifferente ai fini dell'adozione l'appartenenza all'una o all'altra linea, senza che in contrario possa aver rilievo la disciplina differenziata delle due linee di parentela dettata ad altri fini, atteso l'inequivoco tenore testuale del cit. art. 44 e tenuto conto che le finalità di tale norma, la quale mira ad offrire al minore orfano di entrambe i genitori la famiglia più idonea, consentendo al giudice di scegliere fra il numero più ampio possibile di nuclei parentali, risulterebbero frustrate da una eventuale previsione di preferenza a favore dei parenti in linea retta, previsione che, inoltre, comporterebbe un rilievo degli interessi dei parenti preponderante su quello del minore, in contrasto con l'impostazione di tutta la disciplina dell'adozione.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)