Sez. 3, Sentenza n. 7688 del 18/12/1986 (Rv. 449679 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - PRESUPPOSTO - CAPACITÀ DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL FONDO GIÀ CONCESSO IN AFFITTO E OGGETTO DI CONTROVERSIA - DISPONIBILITÀ DI ALTRI APPEZZAMENTI DA PARTE DELLO STESSO CONCEDENTE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - PRESUPPOSTO - CAPACITÀ DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL FONDO GIÀ CONCESSO IN AFFITTO E OGGETTO DI CONTROVERSIA - DISPONIBILITÀ DI ALTRI APPEZZAMENTI DA PARTE DELLO STESSO CONCEDENTE - IRRILEVANZA.*
L'art. 1, lett. A) del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, nel sancire l'esclusione della proroga del contratto agrario allorché il concedente - che sia stato e sia coltivatore diretto - dichiari di volere coltivare direttamente il fondo concesso in affitto ed abbia all'uopo capacità lavorativa adeguata, impone di valutare tale capacità, intesa come relazione di prevalenza fra mano d'opera familiare e quella di eventuali salariati, con esclusivo riferimento al fondo conteso, anche nel caso in cui il concedente abbia la disponibilità di altri appezzamenti di terreno. (Conf 2198/81, mass n 412937).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)