Sez. L, Sentenza n. 2198 del 13/04/1981 (Rv. 412937 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - PRESUPPOSTO - CAPACITA DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL FONDO GIA CONCESSO IN AFFITTO E OGGETTO DI CONTROVERSIA - DISPONIBILITA DI ALTRI APPEZZAMENTI DA PARTE DELLO STESSO CONCEDENTE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - PRESUPPOSTO - CAPACITA DEL CONCEDENTE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL FONDO GIA CONCESSO IN AFFITTO E OGGETTO DI CONTROVERSIA - DISPONIBILITA DI ALTRI APPEZZAMENTI DA PARTE DELLO STESSO CONCEDENTE - IRRILEVANZA.*
L'art 1, lettera a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273, nel sancire la esclusione della proroga del contratto agrario allorche il concedente -che sia o sia stato coltivatore diretto-dichiari di volere coltivare direttamente il fondo gia concesso in affitto e la capacita lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata, impone di valutare tale capacita - intesa come relazione di prevalenza fra la mano d'opera familiare e quella di eventuali salariati - con esclusivo riferimento al fondo conteso, anche nel caso in cui lo stesso concedente abbia la disponibilita di altri appezzamenti di terreno.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)