Sez. U, Sentenza n. 1358 del 17/03/1989 (Rv. 462198 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE PER DIFETTO DI INTERESSE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE PER DIFETTO DI INTERESSE.*
La rinuncia all'impugnazione dell'atto amministrativo davanti al tribunale amministrativo regionale, la quale produce effetti indipendentemente dall'accettazione delle altre parti, comporta, a prescindere dalla pronuncia di Estinzione del procedimento (che spetta a detto tribunale), l'inammissibilità, per difetto d'interesse, del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in relazione al procedimento medesimo (salva restando l'indagine sul suo fondamento ai fini delle spese, in base alla cosiddetta soccombenza virtuale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)