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Sez. U, Ordinanza n. 26734 del 19/12/2007 (Rv. 601102 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Venir meno del giudizio principale - Conseguenze - Regolamento preventivo - Inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse - Fattispecie di rinuncia nel giudizio amministrativo principale.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601102-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La proposizione dell'istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza medesima è stata sollevata; per cui il venir meno di quest'ultimo travolge necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno ad un giudizio amministrativo nel quale era sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, atto che produce effetti indipendentemente dall'accettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)