Sez. 3, Sentenza n. 2334 del 11/07/1972 (Rv. 359708 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - AL TERZO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDIZIO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - AL TERZO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDIZIO DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordine alla parte o ad un terzo di esibire in giudizio documenti, ritenuti rilevanti, costituisce una mera facolta discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio o non Esercizio e insindacabile in Cassazione. (Conf 2357'67, mass n 329615).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)